Trasparenza del finanziamento politico

1. Informazioni sui nuovi requisiti di trasparenza

Dal 23 ottobre 2022, la legislazione federale sulla trasparenza del finanziamento politico obbliga il PLR.I Liberali Radicali svizzeri a rendere pubbliche alcune informazioni relative al suo finanziamento.

Tra gli altri obblighi, il PLR è tenuto a rendere pubblica l’origine delle donazioni monetarie e non monetarie che superano il valore di 15.000 franchi. Questo obbligo si applicherà per la prima volta alle donazioni effettuate nell'anno solare 2023. Tutte le donazioni inferiori al valore di 15.000 franchi per donatore all'anno non sono interessate.

Le donazioni anonime e le donazioni dall'estero - escluse quelle di cittadini svizzeri all'estero - non possono essere accettate.

Informazioni ufficiali e link alle basi giuridiche

 

1.1 Cosa dovete considerare come donatori?

Le persone fisiche o giuridiche che effettuano una donazione al partito non sono in linea di principio soggette ad alcun obbligo. Gli obblighi di pubblicazione riguardano solo la parte beneficiaria della donazione.

Nel caso delle cosiddette donazioni non monetarie - in altre parole, benefici in natura o servizi forniti a un prezzo inferiore a quello di mercato - esiste un obbligo indiretto di notifica (vedi sotto).

 

​​​​​​​1.2 Informazioni sui donatori che il PLR deve rendere pubbliche: 

Le donazioni monetarie e non monetarie che superano i 15.000 franchi per donatore all'anno devono essere pubblicate dal PLR svizzero. Il cognome, il nome e il comune di residenza o la ragione sociale e la sede legale della persona giuridica devono essere pubblicati insieme all'importo della donazione.

Le disposizioni di legge stabiliscono in dettaglio quanto segue:

Nel caso di donazioni in denaro, è necessario indicare quanto segue (art. 76d comma 4 LDP):

  • il valore della donazione ; 
  • la data della donazione (data di pagamento o data di assicurazione) 
  • il cognome, il nome e il comune di residenza o la ragione sociale e la sede legale del donatore.

 

Nel caso di doni non monetari, è necessario indicare quanto segue (art. 76d cpv. 4 LDP e art. 10 cpv. 4 OFipo) 

  • la natura (servizio o prestazione in natura) e la descrizione della prestazione; 
  • il valore della donazione;
  • il calcolo del valore in natura ricevuto o del servizio ricevuto (ottenuto al di sotto del valore di mercato);
  • la data di concessione (data effettiva di concessione);
  • il cognome, il nome e il comune di residenza o la ragione sociale e la sede legale del donatore.